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In questo numero:

Corsa all’economia circolare di Antonio Cianciullo
Le miniere urbane dell'alluminio a cura di Duccio Bianchi
Il design nei nuovi scenari della materia a cura di Marco Moro e Mauro Panzeri
Imballaggi in alluminio di Paola Ficco
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Imballaggi in alluminio
Le novità di carattere ambientale in materia di gestione dei rifiuti
di Paola Ficco


Nel recente passato la legislazione in materia di gestione dei rifiuti rappresentati dagli imballaggi in alluminio non ha subito significative novità. Tuttavia, al pari di tutti i comparti attinenti la tutela e la gestione dei sistemi ambientali, anche quello relativo agli imballaggi in alluminio è stato investito da una serie di norme importantissime che attengono ai settori della gestione dei rifiuti e dell’Aia (Autorizzazione integrata ambientale). Non va dimenticata per gli imballaggi la legge 29 luglio 2015 n. 115 (“Legge europea 2014”); su tutte, in ogni caso, svetta la legge 68/2015 sui delitti ambientali.

Nel presente intervento, dunque:

- si individuano le novità in materia di imballaggi, di gestione dei rifiuti e di Autorizzazione integrata ambientale;

- si declinano alcune specificità della nuova legge 68/2015, nonché quelle di cui alla nuova Parte VI bis del Dlgs 152/2006 (“Codice ambientale”) introdotta dalla citata legge 68/2015. Tale nuova Parte VI bis, infatti, è di importanza fondamentale per la gestione deflattiva del contenzioso penale per i settori cosiddetti “ambientali” – quindi, compreso quello che qui interessa – poiché introduce un nuovo sistema per l’estinzione dei reati previsti dalle restanti parti del citato “Codice ambientale”.

Dal 18 agosto 2015 è in vigore la legge 29 luglio 2015 n. 115, “Legge europea 2014”, che interviene direttamente sull’ordinamento interno uniformandolo alle regole europee per rispondere alle procedure di infrazione aperte dalla Commissione Ue nei confronti dell’Italia. Tra le disposizioni “ambientali” si segnalano le modifiche alla disciplina degli imballaggi del Dlgs 152/2006 in virtù delle quali, le norme del “Codice ambientale” ora vengono applicate anche agli imballaggi prodotti in Italia ma destinati al mercato europeo.

1) Dal 1° giugno 2015:

- sono intervenute significative novità in materia di classificazione rifiuti. Da tale data diventa applicabile la decisione 955/2014/Ce che modifica l’elenco europeo dei rifiuti e che – come chiarito dal Minambiente con nota del 28 settembre 2015 – sostituisce l’allegato D, Parte IV, Dlgs 152/2006;

- il Regolamento (Ue) 1357/2014 sostituisce l’allegato III alla direttiva 2008/98/Ce (allegato I al Dlgs 152/2006). Pertanto, tale allegato I, parte IV, viene meno, poiché sostituito dall’allegato al Regolamento (Ue) 1357/2014;

- sono entrate in vigore le nuove prescrizioni stabilite dal regolamento 2015/830/Ue per la compilazione delle schede di dati di sicurezza delle sostanze chimiche. Il provvedimento sostituisce l’allegato II del regolamento “Reach” (1907/2006/Ce) per adeguare le prescrizioni alla quinta revisione delle norme Ghs (sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche).

2) Dal 4 luglio 2015 il Dl 92/20151 interviene sul “Codice ambientale” modificando le nozioni di “produttore iniziale di rifiuti”, “raccolta” e “deposito temporaneo”.

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